Nuove disposizioni in materia di dichiarazioni anagrafiche
Art. 5 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35
Dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le dichiarazioni di richiesta di iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall’estero - trasferimento all’estero - cambio di abitazione all’interno del Comune, utilizzando apposita modulistica scaricabile da questa pagina nella parte sottostante o in quello del Ministero dell’Interno al seguente link: www.servizidemografici.interno.it.
Le richieste, correttamente compilate e firmate, corredate di copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, che se maggiorenni dovranno sottoscrivere il modulo, potranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:
L’Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata.
IMPORTANTE: In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, saranno applicati gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che dispongono, rispettivamente, la decadenza dai benefici economici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Il comma 4 dell’art.5 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, comma 3, del DPR n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
MODULISTICA:
Art. 5 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35
Dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le dichiarazioni di richiesta di iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall’estero - trasferimento all’estero - cambio di abitazione all’interno del Comune, utilizzando apposita modulistica scaricabile da questa pagina nella parte sottostante o in quello del Ministero dell’Interno al seguente link: www.servizidemografici.interno.it.
Le richieste, correttamente compilate e firmate, corredate di copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, che se maggiorenni dovranno sottoscrivere il modulo, potranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:
- Allo sportello comunale;
- Per raccomandata al seguente indirizzo: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SNC – 09010 GIBA (CI)
- Per fax al n. 0781/964470
-
Per via telematica all’indirizzo: servizidemografici.giba@legalmail.it ad una delle seguenti condizioni:
- Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale ;
- Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- Che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
- Di Stato non appartenente all’Unione Europea, dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione indicata nell’Allegato “ A” (disponibile su questo sito);
- Di Stato appartenente all’Unione Europea, dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione indicata nell’Allegato “ B” (disponibile su questo sito);
L’Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata.
IMPORTANTE: In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, saranno applicati gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che dispongono, rispettivamente, la decadenza dai benefici economici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Il comma 4 dell’art.5 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, comma 3, del DPR n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
MODULISTICA: